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Legge 22/07/1975 n. 382
a) disciplinare l'impiego del personale predetto presso le singole amministrazioni dello stato, assicurando a detto impiego la necessaria flessibilità e mobilità;
b) assicurare una equilibrata tutela delle posizioni attuali dei dirigenti, non in contrasto con i principi della unità e della mobilità;
c) procedere, individuati i ruoli di specifici o particolari settori di amministrazioni diverse da quelle indicate nel primo comma la cui unificazione risulti impossibile per la non fungibilità e specializzazione delle funzioni, alla soppressione dei ruoli dirigenziali istituiti presso le singole amministrazioni.
Art.8. Le norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con i ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui allo
articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n.62 , e successive integrazioni.per le norme delegate di cui all' articolo 1 dovranno essere preventivamente sentite le regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte.decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della commissione parlamentare per le questioni regionali. Si prescinde dal parere della commissione parlamentare qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta. Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo parere della commissione parlamentare di cui al primo comma. Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del governo.acquisito tale parere, le norme sono approvate dal consiglio dei ministri.
Art.9. Il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello stato, esclusi dirigenti indicati nel decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n.748 , i magistrati e gli avvocati e procuratori dello stato, è stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, ferma restando la necessità di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello stato. Saranno, in ogni caso, disciplinati per legge il reclutamento del personale, le strutture fondamentali delle carriere, la responsabiltà e i procedimenti disci- plinari. Gli accordi sono triennali. con le stesse modalità indicate nel primo comma sarà fissato, sulla base di distinti accordi sindacali, il trattamento economico dei dipendenti delle aziende autonome dello stato. il trattamento economico deve ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica, indipendentemente dalla amministrazione di appartenenza ed in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni economiche di tutti i pubblici dipendenti. L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970 n.775, è abrogato.
Art.10. Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello articolo 51 della legge 18 marzo 1968, n.249 , modificato dallo articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n.775, continuano ad avere vigore anche per gli adempimenti prevsti dalla presente legge nonché per l'esercizio delle competenze attribuite al presidente del consiglio dei ministri in materia di organizzazione della pubblica amministrazione ed in materia di ordinamento regionale.
Art.11. La indicazione contenuta in leggi, atti aventi forza di legge e regolamenti: “ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione” o “ministro per la riforma burocratica” e analoghe, è sostituita dall'indicazione: “presidente del consiglio dei ministri”. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a roma, addì 22 luglio 1975 Leone Moro - Gui - Colombo - Andreotti Visto, il Guardasigilli: Reale
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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